(massima n. 1)
Il creditore ha interesse a proporre azione di condanna al pagamento di una somma di denaro ove non disponga di un titolo esecutivo, senza che rilevi l'atteggiamento - antagonistico o meno - assunto dal debitore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto, l'interesse del creditore ad ottenere una pronuncia di condanna del fideiussore all'adempimento della propria obbligazione di garanzia, per il sol fatto della liquiditą ed esigibilitą della stessa, benché il debitore garante non avesse contestato l'esistenza e l'efficacia dell'obbligazione fideiussoria).