(massima n. 1)
Poiché la nomina del consulente, a sensi dell'art. 201 c.p.c., costituisce mera facoltą della parte, l'omesso esercizio di tale facoltą o la mancata partecipazione del nominato consulente di parte alle operazioni svolte dal consulente dell'ufficio e la successiva mancata compilazione e allegazione di relazione del consulente di parte, non escludono la possibilitą del motivato dissenso da parte del difensore rispetto alle valutazioni del C.T.U., né ostano alla formulazione di eventuali sue contestazioni anche in sede prettamente tecnico-scientifica.