(massima n. 1)
Le eventuali irritualità nell'espletamento della consulenza tecnica ne determinano la nullità solo se, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto esse abbiano comportato un effettivo pregiudizio del diritto di difesa, il quale, in particolare non comporta la necessità, una volta comunicata alle parti la data di inizio delle operazioni peritali, che siano effettuate analoghe comunicazioni per ogni ulteriore attività che il consulente ritenga di dovere compiere o per ogni scritto difensionale a questi diretto e relativamente al quale la controparte interessata può sempre utilmente replicare, censurando le argomentazioni che il consulente stesso abbia eventualmente fatto proprie e trasfuso nella sua relazione.