(massima n. 1)
In tema di consulenza tecnica, la norma dell'art. 91, disp. att. c.p.c. (comunicazioni ai consulenti di parte) presuppone che il consulente d'ufficio agisca da solo, onde la necessità che il consulente di parte sia tempestivamente avvertito nei modi prescritti delle indagini predisposte, ma se le parti, facultate dal secondo comma dell'art. 194 c.p.c. ad intervenire alle operazioni a mezzo dei propri consulenti tecnici, non chiedono — nell'autorizzare il consulente d'ufficio all'immediato inizio delle indagini — di avvalersi della facoltà di controllo, viene meno il motivo (menomazione delle garanzie della difesa) che potrebbe imporre la rinnovazione della consulenza.