(massima n. 1)
A differenza dell'ipotesi di omessa comunicazione da parte del consulente tecnico d'ufficio alle parti o ai loro consulenti del luogo, giorno ed ora dell'inizio delle operazioni peritali, che incide sull'esercizio del diritto di difesa, con la conseguenza che la consulenza tecnica viene ad essere affetta da nullitą (peraltro relativa, e quindi deducibile solo nella prima udienza o difesa successiva al deposito della relazione), nessuna nullitą deve ritenersi invece comminata dalla legge per il fatto che il consulente tecnico ometta di trascrivere le osservazioni formulate dalle parti o dai loro consulenti, occorrendo solo che tali osservazioni siano state tenute presenti.