(massima n. 1)
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, secondo comma, c.p.c. e 90, primo comma, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali. Peraltro, l'omissione (anche di una) di simili comunicazioni induce la nullitą della consulenza stessa soltanto qualora, con riguardo alle circostanze del caso concreto, essa abbia pregiudicato il diritto di difesa per non essere state le parti anzidette poste in grado di intervenire alle operazioni, onde la riferita nullitą non si verifica qualora risulti che le medesime parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all'indagine o di esplicare in essa le attivitą ritenute convenienti.