(massima n. 1)
Il potere del consulente tecnico di assumere informazioni da terzi e di accertare ogni circostanza necessaria per rispondere ai quesiti del giudice č circoscritto agli elementi accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, ma non si estende ai fatti e alle situazioni che, in quanto posti a fondamento delle domande o delle eccezioni delle parti, debbono essere da queste dedotti e provati; con la conseguenza che le indagini compiute con sconfinamento da questi limiti intrinseci al mandato sono nulle per violazione del principio del contraddittorio e restano prive di qualsiasi effetto probatorio anche solo indiziario. (Nella specie la S.C. ha ritenuto viziata la sentenza del giudice di merito fondata sulla relazione del consulente d'ufficio che, incaricato di accertare la sussistenza, o meno, di una situazione di impossibilitā della prestazione lavorativa per sopravvenuta inidoneitā fisica del lavoratore, aveva proceduto autonomamente ad accertare le mansioni espletate dal lavoratore medesimo).