(massima n. 1)
Nello svolgimento delle indagini affidategli il consulente tecnico può assumere informazioni da terzi ed acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti ed il giudice, purchè si tratti di fatti cosiddetto accessori e non di fatti costitutivi della domanda o delle eccezioni, può utilizzarli per il proprio convincimento anche se siano stati desunti da documenti non prodotti dalle parti. Ne consegue che, in un giudizio introdotto contro un istituto previdenziale da un soggetto che si sia visto riconoscere sgravi contributivi, al fine di ottenere il riconoscimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c., per avere dovuto frattanto sopportare interessi passivi verso istituti di credito per la mancata disponibilità delle somme oggetto dello sgravio, non incorre in violazione dell'art. 112 e dell'art. 194 c.p.c. il giudice di merito che desuma la mancata verificazione del maggior danno, per il venir meno dell'esposizione a quegli interessi, dalla circostanza, fatta constare attraverso l'esame di estratti di conto corrente da una consulenza tecnica disposta per accertare l'esposizione dell'attore nei confronti delle banche, dell'avvenuto accredito di una somma da parte dell'istituto previdenziale, in forza di una sentenza emessa tra le parti in altro giudizio, dovendosi altresì escludere che tanto abbia determinato la rilevazione di un'eccezione in senso stretto, atteso che il pagamento integra un'eccezione in senso lato.