(massima n. 1)
Nelle controversie in tema d'invaliditā pensionabile, l'obbligo del consulente tecnico di ufficio di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli (art. 193 c.p.c.) implica, in particolare, quello di visitare fuori del proprio studio l'assicurato, qualora questi comprovi, anche mediante l'invio di certificazione medica, l'assoluta impossibilitā di recarsi presso l'ausiliare per sottoporsi a visita e tale impedimento non sia superabile con un rinvio delle indagini entro ragionevoli limiti temporali. La consulenza che si pronunci in ordine all'invaliditā dell'assicurato in mancanza di visita di quest'ultimo, e sulla base dei soli documenti processuali, nonostante l'impossibilitā del medesimo di sottoporsi a visita presso il consulente nel giorno da questo fissato, č inficiata da nullitā, con conseguente nullitā della sentenza che accolga le conclusioni di tale consulenza; ma il vizio non č deducibile in cassazione ove la nullitā della consulenza (esperita nel giudizio di primo grado) non sia stata dall'assicurato dedotta nei primi atti difensivi, o quanto meno in sede di precisazione delle conclusioni, e non abbia costituito oggetto di motivo di appello.