(massima n. 1)
Il giudice del merito non č tenuto a fornire un'argomentata e dettagliata motivazione lą dove aderisca alle elaborazioni del consulente ed esse non siano state contestate in modo specifico dalle parti, mentre, ove siano state sollevate censure dettagliate e non generiche, ha l'obbligo di fornire una precisa risposta argomentativa correlata alle specifiche critiche sollevate, corredando con una pił puntuale motivazione la propria scelta di aderire alle conclusioni del consulente d'ufficio.