(massima n. 1)
In tema di malattie professionali non tabellate, la conclusione del consulente tecnico di ufficio circa la sussistenza in termini di probabilitā, invece che di certezza, del nesso causale fra lo svolgimento dell'attivitā lavorativa e la malattia riscontrata nel lavoratore non č di per sé sufficiente a fondare un giudizio di non indennizzabilitā della malattia, dovendo il giudice valutare le conclusioni probabilistiche del consulente, con conseguente possibilitā di tradurre le stesse in certezza giudiziale, alla stregua di ogni ulteriore elemento (eventualmente acquisibile mediante richiesta di chiarimenti o nuove indagini) che risulti utile in relazione alla situazione concreta, come, in particolare, l'entitā e la durata dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio associati all'attivitā lavorativa e l'incidenza di essi in rapporto all'eventuale esistenza di fattori esterni alternativi o concorrenti.