(massima n. 1)
In tema di arbitrato, l'art. 824 bis cod. proc. civ., introdotto con il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, non ha effetti retroattivi e quindi gli arbitrati anteriori a tale d.lgs. non acquistano l'efficacia di una sentenza del giudice ordinario ma rimangono atti di autonomia privata, con la conseguenza che il giudicato non č rilevabile d'ufficio, ma necessita di una specifica eccezione di parte che, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali, postula una manifestazione di volontā che indichi in modo inequivoco l'intento di invocare gli effetti del giudicato.