(massima n. 1)
Nel caso di non fissata residenza nel capoluogo del circondario, ed anche in difetto dell'espressa autorizzazione del presidente del tribunale ex art. 10 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in L. 22 gennaio 1934, n. 36, al procuratore che eserciti nel distretto della corte d'appello, in cui è compreso il tribunale, sede del consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto, ed abbia ivi il suo ufficio, le notificazioni non possono essere eseguite presso la cancelleria del giudice adito, né ai sensi dell'art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, il quale si riferisce ai soli procuratori che esercitino il proprio ministero fuori dalla circoscrizione di appartenenza, né (nel caso di procedimento innanzi a giudici monocratici) ai sensi dell'art. 58 att. c.p.c., che (al pari dell'art. 314, secondo comma e 414, n. 2 c.p.c.) concerne solo la parte che sta in giudizio personalmente, senza che ciò importi violazione dell'art. 3 della Costituzione.