(massima n. 1)
L'art. 82, secondo comma, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, nello stabilire che, se il procuratore esercente il proprio ufficio fuori dalla circoscrizione del tribunale al quale č assegnato non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede l'autoritą giudiziaria adita, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della stessa autoritą giudiziaria, va interpretato nel senso che tutte le notificazioni degli atti del processo, ivi compresa la sentenza conclusiva dello stesso, possono legittimamente essere eseguite presso la cancelleria, ufficio unico articolato in pił sezioni a seconda delle dimensioni dell'ufficio (principio affermato dalla S.C. in controversia in materia di lavoro nella quale si censurava la notifica della sentenza presso la cancelleria del Tribunale, e non gią presso la cancelleria della sezione lavoro, nella specie del Tribunale di Trani. La S.C. ha ritenuto tale tesi priva di fondamento, in quanto basata sul presupposto che in Trani esistessero distinte cancellerie per le sezioni civili e le sezioni lavoro e che tale distinzione avesse rilevanza esterna ai fini della notifica, ritenendo, peraltro, irrilevante, ai fini del decidere, la questione di legittimitą costituzionale dell'art. 82, del R.D. n. 37 del 1934, sul presupposto che il ricorrente non rimettesse in discussione la regola della notifica presso la cancelleria, ma solo l'individuazione dell'ufficio interno di cancelleria presso il quale eseguire la notifica).