(massima n. 1)
Nell'ipotesi di riassunzione del processo a seguito dell'intervenuta interruzione per morte di una delle parti, il giudizio non può che proseguire nei confronti (oltre che degli eredi) delle stesse parti, le quali conservano la medesima posizione processuale assunta prima dell'interruzione; ne consegue che, non essendovi alcuna possibilità di dubbio in ordine alle parti nei cui confronti la riassunzione è stata operata, deve trovare applicazione la disposizione di cui al comma secondo dell'art. 170 c.p.c., che, per le notificazioni da effettuare nel corso del processo, consente la consegna di una sola copia al procuratore, anche se costituito per più parti.