(massima n. 1)
L'art. 170, secondo comma, c.p.c., secondo cui se il procuratore č costituito per pił parti č sufficiente, ai fini della valida notificazione o comunicazione, al medesimo, di atti del procedimento, la consegna di una sola copia di essi, opera, in difetto di una corrispondente specifica limitazione legislativa, anche nell'ipotesi in cui detto procuratore sia costituito per una pluralitą di parti in virtł di procure ed atti di costituzione distinti per ciascuna di esse.