(massima n. 1)
Ai fini processuali, mentre è ammissibile che una parte possa avere due difensori, non è concepibile che possa eleggere domicilio in due luoghi diversi. Ne consegue che nell'ipotesi di nomina in corso di causa di un nuovo difensore, accompagnata da una nuova elezione di domicilio, solo il domicilio eletto per secondo deve ritenersi valido ed efficace al fine della notifica degli atti processuali, a nulla rilevando che né il primo difensore, né la prima elezione di domicilio, siano mai stati formalmente revocati.