(massima n. 1)
Il procuratore costituito è, ai sensi dell'articolo 170 c.p.c., il destinatario di tutte le comunicazioni e notificazioni dirette alla parte rappresentata; le stesse devono eseguirsi al domicilio eletto anche quando la relativa elezione sia formalmente fatta dal titolare del diritto in contestazione perché quella si rilette necessariamente sul procuratore abilitato dalla procura ad litem e che ne abbia autenticato la sottoscrizione e redatto l'atto di citazione o la comparsa di risposta, così facendo propria quella elezione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto inidonea a far decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione la notifica della sentenza d'appello presso la cancelleria del giudice a quo, in quanto l'elezione di domicilio in Catania, sede del giudice d'appello, presso lo studio dell'avvocato X fatta dalla parte, residente in Noto, nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio d'appello era da intendersi estesa ai suoi procuratori esercenti nel circondario di Siracusa).