(massima n. 1)
La mancante indicazione o l'assoluta incertezza della data della udienza di comparizione nelle copie notificate dell'atto di citazione (al quale va parificato l'atto con il quale, nel caso di mancata costituzione di entrambe le parti, dopo la notificazione della citazione, si provveda alla riassunzione della causa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 171 e 307 c.p.c., applicabili anche nel giudizio di appello) determina, nel caso in cui il convenuto non si costituisca, la nullitą dell'atto medesimo, a norma dell'art. 164 c.p.c. Detta nullitą sussiste anche nel caso in cui la data della udienza di comparizione davanti al giudice istruttore designato risulti indicata nell'originale dell'atto notificato, giacché la parte interessata non ha il dovere di eliminare l'incertezza e di colmare le lacune dell'atto che le viene consegnato, e deve riferirsi soltanto al contenuto di esso per svolgere le attivitą processuali conseguenti alla chiamata in giudizio.