(massima n. 1)
In caso di discordanza tra la copia e l'originale dell'atto di citazione, la prima prevale sul secondo, senza che sia necessario impugnare di falso la relata di notifica apposta su quest'ultimo, dovendosi garantire l'affidamento del destinatario sull'atto ricevuto, e gravando, pertanto, sull'attore l'onere di verificare la rispondenza all'atto originale della copia notificata per suo conto. Ne consegue, nell'ipotesi in cui quest'ultima non consenta, per la sua incompletezza, la cognizione di elementi essenziali relativi alla editio actionis ed alla vocatio in ius, la nullitą della citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. (Nella fattispecie, in applicazione del principio di cui alla massima, la Suprema Corte ha cassato la decisione del giudice di pace impugnata in quanto la copia notificata dell'atto di citazione, composta di due fogli e mancante di quello intermedio, risultava, per effetto di tale mancanza, priva, oltre che della completa esposizione dei fatti e delle ragioni in diritto, della stessa indicazione della data dell'udienza).