(massima n. 1)
L'art. 163, n. 5, c.p.c. nel disporre che l'atto di citazione deve contenere l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende servirsi e, in particolare, dei documenti che offre in comunicazione, concerne i documenti attinenti al merito della controversia, non quelli riguardanti la legittimazione della parte, che il giudice deve controllare d'ufficio prima di entrare nell'esame del merito della controversia.