(massima n. 1)
La parte può non indicare o indicare erroneamente la ragione giuridica che legittima la sua domanda, essendo riservato al giudice adito il potere-dovere di identificare la norma che giustifica l'accoglimento o il rigetto della domanda stessa, lasciando immutati i presupposti di fatto dedotti a sostegno del petitum.