(massima n. 1)
Nel caso di domanda di accertamento della inefficacia di un contratto preliminare l'omessa indicazione della relativa causa petendi ne rende assolutamente incerto l'oggetto, data la pluralità delle astratte possibili cause di inefficacia dei contratti e delle forme (assoluta, relativa, temporanea) che questa può assumere, e ne determina conseguentemente, la nullità ai sensi dell'art. 163 comma terzo c.p.c., che non è sanabile, trattandosi di vizio inerente alla editio actionis, con i meccanismi della convalidazione indicati dagli artt. 156 comma terzo e 164 c.p.c., restando salva la possibilità di successive precisazioni ed integrazioni che però non sono ammesse dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni (art. 184 c.p.c.), né tanto meno con la comparsa conclusionale.