(massima n. 1)
Qualora siano giudizialmente proposte pił domande (nella specie, alcune alternative tra loro ed altre subordinate al mancato accoglimento delle prime), l'omessa indicazione della "causa petendi" per ciascuna di esse, anche in relazione alla pluralitą di negozi ed atti che le riguardano, ne rende assolutamente incerto l'oggetto, attesa la molteplicitą delle possibili combinatorie e la postulazione di un inammissibile ruolo attivo e selettore da parte del giudice, determinandone, pertanto, la corrispondente nullitą, ex artt. 164, terzo comma, e 163, terzo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.