(massima n. 1)
In base al principio del carattere unitario della personalitą dello Stato, la ripartizione dei compiti fra i vari organi e le varie amministrazioni dello Stato comporta unicamente l'onere per i terzi di individuare precisamente il ramo di amministrazione da evocare in giudizio, mentre, quando č lo Stato ad assumere la qualitą di attore, non rileva per i terzi l'esatta e precisa individuazione dell'amministrazione che ha instaurato il rapporto processuale, sempre che la stessa si sia costituita in giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato. (Nella specie il ricorrente sosteneva che l'amministrazione della difesa-aeronautica, essendo priva di personalitą giuridica come amministrazione autonoma, fosse carente di legittimazione ad agire).