(massima n. 1)
L'errore dell'attore, consistito nel citare i convenuti come contitolari di una «ditta», anziché come persone fisiche, si risolve, non esistendo un soggetto «ditta» distinto dai suoi contitolari, in una mera imprecisione terminologica, tale da non far ritenere carente di legittimazione passiva i soggetti destinatari della domanda.