(massima n. 1)
Agli effetti del requisito di cui all'art. 163 comma 3, n. 2) c.p.c. non č necessaria la precisa indicazione del titolare dell'organo dell'ente convenuto in giudizio, bastando un'indicazione generica ed anche il solo riferimento al legale rappresentante pro tempore dell'ente. In ogni caso, la citazione deve ritenersi valida se dalla non precisa indicazione dell'organo o ufficio munito di rappresentanza in giudizio non derivi alcuna incertezza sull'identificazione dell'ente convenuto.