(massima n. 1)
Se convenuta in giudizio č una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'atto di citazione deve contenere, ai sensi dell'art. 163 c.p.c, l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio (per la societā in nome collettivo da ravvisarsi nell'amministratore che ha il potere di rappresentarla), e non anche della prima la quale ne č titolare.