(massima n. 1)
La nullitā della citazione derivante da errore nella denominazione della parte, anche quando determina l'incertezza assoluta circa il soggetto contro cui la domanda č stata proposta, non dā luogo ad un caso di inesistenza giuridica, ma ad un caso di nullitā della sentenza; sicché, la persona nei cui confronti la sentenza č stata fatta valere sul presupposto che la decisione, al di lā dell'errore nella denominazione, č stata pronunciata su domanda proposta contro di lei, ha il rimedio non dell'opposizione all'esecuzione, ma dell'impugnazione della sentenza.