(massima n. 1)
La trasformazione di un ente economico in società per azioni non determina l'estinzione né un mutamento di stato dell'ente stesso, che mantiene la sua identità soggettiva solo mutando la forma della sua organizzazione; pertanto, l'indicazione quale ricorrente dell'Ente Poste Italiane anziché delle Poste Italiane SpA, in cui il primo si è trasformato, dà luogo ad un mero errore materiale senza incidenza alcuna sulla identificazione della parte.