(massima n. 1)
L'errore sulle generalitā del destinatario dell'atto di citazione č irrilevante se l'atto č comunque idoneo al raggiungimento dello scopo, mentre genera una nullitā sanabile ex art. 164 cod. proc. civ., in caso di assoluta incertezza sulla persona cui l'atto da notificare era indirizzato.