(massima n. 1)
Non ricorre un'ipotesi di insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo e pertanto non si ha nullitą della sentenza nel caso in cui il giudice di secondo grado, rilevata una nullitą che non dą luogo a rimessione al primo giudice e rinnovati gli atti nulli, pervenga a decisione identica a quella del primo giudice e utilizzi nel dispositivo una formula di conferma, dovendo la portata precettiva della pronuncia individuarsi tenendo conto non solo delle deliberazioni formalmente contenute nel dispositivo ma anche delle enunciazioni della motivazione. (Nel caso di specie, era stato impugnato con reclamo il decreto che modificava, aumentando l'importo dell'assegno, le condizioni di divorzio; la Corte d'appello nella motivazione aveva dichiarato nullo il decreto, perché emanato senza il rispetto del principio del contraddittorio, ma, essendo pervenuto nel merito a stabilire il nuovo importo dell'assegno in somma identica a quella fissata dal primo giudice, nel dispositivo aveva utilizzato la formula «respinge il reclamo»; la S.C. ha respinto la censura di nullitą della pronuncia).