(massima n. 1)
Nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullitā della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo che, acquistando pubblicitā con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente la statuizione emanata (salvo che non si configuri un caso di inesistenza della sentenza). Tale insanabilitā deve escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sė da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso č configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, č consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullitā della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione. (Nella specie sussisteva una divergenza relativamente alla data di decorrenza del riconosciuto pensionamento di invaliditā, e la data indicata nella motivazione era quella coerente con le risultanze della consulenza tecnica posta a base dell'accertamento giudiziale).