(massima n. 1)
Il difetto di rappresentanza-difesa tecnica che colpisca la citazione introduttiva del giudizio, pur se comporta una nullitą insanabile all'interno e nello sviluppo del processo (per la preclusione posta dall'art. 125, secondo comma, c.p.c.), tuttavia non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del processo stesso, restando soggetto alla regola dell'art. 161, primo comma, c.p.c., secondo la quale il vizio di nullitą della sentenza si converte in motivo di gravame. (Nella specie, l'attore, per errore a lui imputabile, aveva conferito la procura a difensore non abilitato, perché non pił iscritto nell'albo degli avvocati e procuratori).