(massima n. 1)
La nullità, comminata dal secondo comma dell'art. 161 c.p.c., del provvedimento collegiale, avente natura sostanziale di sentenza ma erroneamente emanato in forma di ordinanza e quindi sottoscritto dal solo presidente, può essere fatta valere con l'appello e con il ricorso per cassazione — cioè con gli stessi rimedi prescritti dal primo comma della medesima norma per le nullità di carattere relativo — oppure, trattandosi di nullità assoluta, con un'azione autonoma di accertamento o con una semplice eccezione.