(massima n. 1)
Il termine di impugnazione per far valere, ai sensi dell'art. 161, primo comma, c.p.c., la nullitā della sentenza pronunciata in un giudizio proseguito nonostante l'automatica interruzione conseguente alla morte del convenuto, verificatasi dopo la notificazione dell'atto di citazione ma prima della costituzione, č, in conformitā alla regola generale stabilita dall'art. 327, primo comma, c.p.c., di un anno dalla pubblicazione della sentenza, a meno che i suoi eredi, nell'impugnarla, non alleghino specificamente l'esistenza dei presupposti per l'applicazione del secondo comma dello stesso art. 327 c.p.c., dovendosi equiparare la posizione degli eredi a quella del contumace che non abbia avuto cognizione del processo per nullitā della citazione o della sua notificazione. Tale equiparazione comporta, con l'applicazione analogica dell'art. 327, secondo comma, c.p.c., che gli eredi debbano allegare specificamente la mancata conoscenza del processo, fornendone la prova, anche sulla base di elementi presuntivi in relazione alle circostanze del caso.