(massima n. 1)
Il motivo di nullitā della sentenza, costituito dal fatto che la decisione risulta pronunciata da un collegio giudicante diverso da quello dinanzi al quale si č svolta la discussione, č assimilabile a quello della mancata sottoscrizione della sentenza e, come tale rientra nella previsione di cui all'art. 161, comma secondo, c.p.c., sottraendosi al principio che traduce in motivi di nullitā i motivi di impugnazione; ciō comporta che detta nullitā č rilevabile anche d'ufficio in sede di impugnazione e che, anche in esito al giudizio di cassazione, la causa debba essere rimessa allo stesso giudice che ha emesso la sentenza. (Nella specie, riguardando il vizio sentenza di lavoro emessa da un tribunale in grado d'appello, la causa č stata rinviata a seguito della riforma di cui al D.L.vo n. 51 del 1998 alla locale corte d'appello).