(massima n. 1)
L'assenza solo momentanea del destinatario della notificazione nel luogo in cui risiede non preclude l'utilizzo del procedimento ex art. 140 cod. proc. civ., che presuppone l'impossibilitą di consegnare ivi l'atto per mere difficoltą di ordine materiale, mentre l'irreperibilitą non temporanea rientra nella previsione dell'art. 143 cod. proc. civ., la cui applicabilitą postula la irreperibilitą oggettiva, ovvero l'impossibilitą di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando, nonostante l'esperimento di indagini suggerite nei singoli casi dall'ordinaria diligenza.