(massima n. 1)
L'esistenza della sentenza civile (salvo ipotesi particolari, quale quella del rito del lavoro, ovvero dei riti ad esso legislativamente equiparati o specialmente disciplinati) č determinata dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, sicchč il deposito della minuta (previsto dall'art. 119 disp. att. c.p.c.) non ha alcuna rilevanza esterna, non richiede un'attestazione ufficiale del cancellerie, nč preclude una modificazione della sentenza prima del suo deposito ufficiale a norma dell'art. 133 c.p.c.