(massima n. 1)
La mera presenza di un interprete di fiducia di un cittadino straniero, parte di un procedimento innanzi all'autoritā giudiziaria, non č, di per sé, causa di nullitā, ove non risulti che questi sia concretamente intervenuto nell'attivitā processuale di udienza, traducendo, per l'organo giudicante e per lo straniero medesimo, gli atti ivi svoltisi, fermo restando che l'eventuale nullitā, per violazione dell'art. 122 cod. proc. civ., degli atti compiuti con il suo intervento non investe la regolaritā del contraddittorio, ma solo le modalitā di audizione dello straniero, per cui deve essere eccepita dalla parte interessata non oltre la prima istanza o difesa successiva alla stessa audizione.