(massima n. 1)
In tema di valutazione della prova, le dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio non formale, pur se prive di alcun valore confessorio, in quanto detto mezzo č diretto semplicemente a chiarire i termini della controversia, ben possono costituire il fondamento del convincimento del giudice di merito, al quale č riservata la valutazione, non censurabile in sede di legittimitā, se congruamente e ragionevolmente motivata, della loro concludenza e attendibilitā.