(massima n. 1)
Nel caso in cui il giudice di merito statuisca su una questione proposta dal ricorrente in primo grado in via incidentale, ritenendola, invece, quale domanda autonoma, sussiste violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., sicché la sentenza deve essere cassata per essere incorsa in vizio di ultrapetizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che le richieste del direttore amministrativo di un conservatorio di condanna della P.A. a bandire una procedura concorsuale per la copertura del posto e, in via strumentale, di accertare e dichiarare l'illegittimitą della gią avvenuta nomina di un nuovo direttore amministrativo con contratto individuale, costituissero un'unica domanda).