(massima n. 1)
L'eccezione di pagamento ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicché integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (nella specie, mediante le scritture contabili esibite e la consulenza tecnica d'ufficio disposta in ordine a quest'ultime), ancorché la questione non sia stata proposta dal convenuto ai sensi dell'art. 180, comma 2, cod. proc. civ., nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche di cui al d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005.