(massima n. 1)
In caso di morte del chiamato in causa "iussu iudicis" ex art. 107 cod. proc. civ. nel giudizio di primo grado, la relativa legittimazione processuale attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali, sicché, in fase di appello, deve essere ordinata d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi, ancorché contumaci in primo grado. Ne consegue che, qualora l'impugnazione sia notificata al chiamato in causa deceduto e non agli eredi, il procedimento di appello e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta - per violazione dell'art. 331 cod. proc. civ. - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e, quindi, anche in sede di legittimità, laddove la non integrità del contraddittorio emerga "ex se" dagli atti, senza necessità di nuovi accertamenti.