(massima n. 1)
Nel caso in cui il convenuto chiami un terzo in causa, esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria fondata su un titolo diverso ed indipendente rispetto a quello posto a base della domanda principale, ove il terzo non si limiti a contrastare la domanda di manleva, ma contesti anche il titolo dell'obbligazione principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata, e, quindi, la fondatezza della domanda proposta nei confronti del proprio chiamante, si configura una ipotesi di inscindibilitą di cause che dą luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione, sicché, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullitą, rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimitą, dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso.