(massima n. 1)
L'interveniente adesivo ha un interesse di fatto all'esito a lui favorevole della controversia, determinato dalla necessitā di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose della decisione, ma detto interesse non č idoneo ad attribuirgli un autonomo diritto da far valere nel rapporto controverso. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata la quale d'ufficio aveva attribuito l'indennitā per la perdita dell'avviamento commerciale al terzo che, quale intestatario della licenza di commercio e titolare dell'attivitā esercitata nell'immobile locato, aveva spiegato intervenuto adesivo nella causa fra il locatore ed il conduttore concernente la cessazione del rapporto locatizio ed il pagamento della detta indennitā).