(massima n. 1)
Così come più parti danneggiate nel medesimo sinistro possono agire nello stesso processo a titolo di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., allo stesso modo ciascuna di esse può intervenire volontariamente nel giudizio promosso da uno soltanto dei danneggiati, ai sensi dell'art. 105, primo comma, c.p.c., allo scopo di far valere il proprio autonomo diritto al relativo risarcimento.