(massima n. 1)
Le ragioni di connessione che giustificano l'intervento in causa, giusta disposto degli artt. 105, 107 c.p.c., determinano una situazione di litisconsorzio solo facoltativo che, in quanto tale, non può risultare ostativa alla separazione dei procedimenti, che va, pertanto, disposta dal giudice nella ipotesi di fallimento di uno dei convenuti, dovendo, in tal caso, procedersi secondo le regole proprie del rito speciale.