(massima n. 1)
Non č consentito nel giudizio di legittimitā l'intervento volontario del terzo, mancando una espressa previsione normativa, indispensabile nella disciplina di una fase processuale autonoma e riferendosi l'art. 105 c.p.c. esclusivamente al giudizio di cognizione di primo grado, senza che, peraltro, possa configurarsi una questione di legittimitā costituzionale della norma disciplinante l'intervento volontario, come sopra interpretata, con riferimento all'art. 24 Costituzione, giacché la legittimitā della norma limitativa di tale mezzo di tutela giurisdizionale discende dalla particolare natura strutturale e funzionale del giudizio di legittimitā.