(massima n. 1)
Per l'ammissibilitą dell'intervento di un terzo in un giudizio pendente tra altre parti č sufficiente che la domanda dell'interveniente presenti una connessione od un collegamento implicante l'opportunitą di un "simultaneus processus". In particolare, la facoltą di intervento in giudizio, per far valere nei confronti di tutte le parti o di alcune di esse un proprio diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto in causa, deve essere riconosciuta indipendentemente dall'esistenza o meno nel soggetto che ha instaurato il giudizio della "legitimatio ad causam", attenendo questa alle condizioni dell'azione e non ai presupposti processuali.